ACCADEMIA UNIVERSITARIA BIANCAVILLESE

_____STATUTO E REGOLAMENTO_______

IL presente Statuto, composto di n° 8 pagine, inclusa la presente, è esente dall'imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell'Art. 8 della Legge n° 266/91, in quanto conforme all'Art.3  della medesima Legge.

Art. 1- DENOMINAZIONE
1)     E' costituita la Sede locale della "Accademia Universitaria Bìancavillese per la Terza Età ed il Tempo Libero", associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato.
2)     L'Associazione locale, assume la denominazione "Accademia Universitaria Biancavillese per la Terza Età ed il Tempo Libero" con Sede legale in Biancavilla.

Art. 2- FINALITÀ'
Le finalità della Sede locale sono:
-   educare;
-   formare;
-   informare;
-   fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
-   promuovere la ricerca;
-   aprirsi al sociale e al territorio;
-   operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale ai fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere";
-   contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, con trattazione di argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo ed attuando iniziative concrete;
-   promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le diverse culture.   

Art. 3 - ADESIONI
1)    Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei princìpi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.

Art. 4 - ASSOCIATI
1) Sono Associati:  
a) gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l'Atto costitutivo della Sede;
b) gli Associati ordinari, che vengono successivamente chiamati a far parte dell'Assemblea generale degli Associati, secondo la procedura stabilita dal Regolamento;                                                                               

c) gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per     professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita e all'efficienza della Sede locale.

Art.5 - Organi della Sede Locale
 1)   Sono Organi della Sede locale:
a) l'Assemblea generale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere.
   
Art. 6 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
1)   L'Assemblea generale degli Associati è formata da:
a) Associati fondatori;
b) Associati onorari;
c) Associati ordinari.                                                                                                                                                                                           

2)  L'Assemblea generale elegge, con votazione segreta scegliendo tra i soli Associati, i Componenti di tutti gli Organi e cariche associative.
3)   Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili.
4)   L'Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno tre volte all'anno.
Si riunisce in via straordinaria quando io ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l'Assemblea: in quest'ultimo caso il Presidente deve convocare l'Assemblea entro un mese dalla richiesta.
5)   L'avviso dì convocazione dell'Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere partecipata almeno quindici giorni prima della data fissata.
6)   L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 51% dei suoi componenti in prima convocazione e con qualunque sia ii numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo. E' ammessa una sola delega per partecipante.
7)   L'Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze:
a) approva io Statuto della Sede locale e le eventuali modifiche;
b) accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni; 

c) elegge    le   cariche   sociali,    precisandone    la    composizione numerica, ove previsto;                                                                                                                                                                                                                                                                            

d) approva il rendiconto preventivo e quello consuntivo dell'esercizio sociale. Il consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario;
e) approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
f) ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo;
g) dichiara la decadenzae l'espulsione degli Associati;   

h)  L 'Assemblea  delibera  su  ogni  altro  oggetto  che  non  sìa  di
competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
8)   L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei votanti.
Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta dei votanti (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto).

Art. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1)   II Consiglio Direttivo è composto da:
a) il Presidente;
b) il Vice Presidente;                                                                                                                                                                               c) il Segretario;
d) il Tesoriere.
2)   Al Consìglio Direttivo compete:
a) proporre all'Assemblea le quote sociali annuali;
b) curare la formazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
 c) deliberare le spese e gestire l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
d) formulare il programma dei corsi;
e) elaborare proposte di modifica dello Statuto della sede ed approvare ogni regolamento previsto;
f) adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell'Assemblea stessa;
g) disporre, secondo la gravita dei fatti contestati, l'adozione a carico degli Associati e dì coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all'Assemblea.    

3)   Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle votazioni palesi. Non sono ammesse deleghe.

Art. 8- IL PRESIDENTE
1)   II Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il   
       compito di:
a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati e il Consiglio
Direttivo, dirigendone i lavori;
b) proporre gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formulare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede, in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Art. 9 - IL VICE PRESIDENTE
 1)  il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 10 - IL SEGRETARIO.
1) il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrìvendoli insieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l'esito delle votazioni.
2) Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.  

 Art. 11 - IL TESORIERE
1)   II Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché, l'inventario dei beni di proprietà della Sede.
2)   Provvede alla compilazione del rendiconto preventivo e di quello consuntivo da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.
3)   Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4)   L'Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi, intestati alla Sede Locale, avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti dì ordinaria amministrazione.

Art. 12 - RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
1)   L'anno accademico e finanziario ha inizio il 15 giugno e si chiude il 15 giugno   dell'anno successivo.                                                                                                                                                                            2)   E'  fatto  obbligo  di   redigere   un   rendiconto,  sottoscritto  dal Tesoriere e dal Presidente, da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3) L'Associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.

Art. 13 - PATRIMONIO
1)   II Patrimonio dell'Associazione è costituito:
a)  dalle quote sociali;
b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
c)  dai beni mobili acquisiti;
d) da ogni altra entrata consentita dalla Legge e accettata dall'Associazione.                                                                                                                                         2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi, se non quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 14 - GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI
1)   Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO DELLA SEDE LOCALE
Lo scioglimento della Sede è deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta dei componenti. Il Patrimonio viene devoluto ad una Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto decìderà l'Assemblea al momento dello scioglimento.

Art. 16 - NORME FINALI
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio ai Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

Biancavilla 28/10/2010.